sezione-nona-civile

Trib. Milano, sez. IX civ., delibera 25 maggio 2015 (Pres. G. Servetti)

Cd. divorzio breve – Legge 6 maggio 2015 n. 55 – modifica dei criteri di riparto interno degli affari civili (procedimenti di divorzio) – Introduzione del criterio di assegnazione del fascicolo del divorzio «per connessione ex lege 55/2015»

La Sezione IX del Tribunale di Milano introduce il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per “connessione ex lege 55/2015”, con effetto immediato, dalla data del 26 maggio 2015; conseguentemente, la causa di divorzio depositata a partire dalla data del 26.5.2015 verrà assegnata al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale ove ancora pendente.

 

Dal 26 maggio 2015 è in vigore – con effetto immediato anche nei procedimenti pendenti – la legge 6 maggio 2015 n. 55 che modifica il termine per la proponibilità della domanda di divorzio: per quanto qui interessa, per le separazioni giudiziali la domanda divorzile può essere introdotta dopo 12 mesi decorrenti dall’udienza ex art. 708 c.p.c. all’esito della quale il presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Per effetto della nuova disciplina (in particolare, del nuovo art. 3 n. 2 lett. b), sarà ricorrente (se non ordinario) il caso in cui la domanda giudiziale di divorzio verrà presentata allorché ancora pende il procedimento di separazione. In corso di lavori parlamentari, era stato proposto di inserire la seguente norma nella Legge 55/2015: «qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale». La norma è stata, poi, espunta al fine di rimettere ai singoli Uffici l’organizzazione interna dei criteri di riparto degli affari, tenuto conto delle specificità di ogni Tribunale. Per quanto riguarda la situazione della Sezione IX, è già in atto un criterio di semplificazione e accelerazione della trattazione dei processi, poiché il giudice che definisce la fase presidenziale è poi il medesimo che assume la veste di istruttore mediante una organizzazione interna all’Ufficio che è «funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata» (in tempi recenti, in questi termini, v. Corte Cost., sentenza 13 maggio 2015 n. 78, con riguardo al sistema tabellare della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano). La Sezione IX (e, quindi, in questo senso è l’opinione di tutti i giudici in servizio) è dell’idea di modificare i criteri di riparto interno degli affari prevedendo che, nel caso in cui la domanda di divorzio sia presentata allorché ancora penda il procedimento di separazione giudiziale, il fascicolo sia assegnato al medesimo giudice. Questa scelta sembra, invero, anche l’unica idonea a garantire una gestione razionale ed efficiente (nonché celere) del contenzioso matrimoniale, sulla scorta delle seguenti ragioni:

  1. dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Si registra, cioè, per quanto riguarda le questioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, uno “svuotamento” del giudizio di separazione a favore di quello divorzile. Appare, conseguentemente, opportuno che il magistrato investito della trattazione sia il medesimo, quanto meno per evitare che strumenti di tutela dei minori, in itinere, possano subire un arresto o inconvenienti in fatto. Ciò, ovviamente, ferma restando la competenza decisoria del Collegio per l’uno (separazione) e per l’altro caso (divorzio). Questo accorgimento organizzativo, peraltro, agevola una definizione in tempi ragionevoli dei due processi, tenuto conto del sensibile aumento del contenzioso che inevitabilmente si registrerà per effetto della abbreviazione dei termini per l’accesso alla giurisdizione del divorzio.
  2. Dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, così che anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione.

Si stima, pertanto, utile introdurre un nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti divorzili: attribuzione del procedimento di divorzio “per connessione” ex lege 55/2015. La modifica di assegnazione degli affari si profila, opportuna e necessaria, con le seguenti precisazioni. In primo luogo, la Cancelleria dovrà annotare le assegnazioni per connessione man mano che vengono disposte al fine di tenerne conto (con riduzione in proporzione) nell’assegnazione dei procedimenti di divorzio (carico mensile del singolo giudice) così da realizzare una adeguata e immediata perequazione dei carichi. In secondo luogo, l’assegnazione “per connessione” avrà luogo solo se il procedimento di separazione è ancora “pendente” in primo grado e davanti alla Sezione IX civile.

Per Questi motivi

A modifica dei criteri di riparto interno degli Affari Civili nella Sezione IX Civile, Settore Famiglia:

INTRODUCE il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per “connessione ex lege 55/2015”, con effetto immediato, dalla data del 26 maggio 2015;

DISPONE, conseguentemente, che la causa di divorzio depositata a partire dalla data del 26.5.2015 venga assegnata al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale ove ancora pendente;

DISPONE che la Cancelleria garantisca la perequazione delle assegnazioni mensili dei procedimenti divorzili, come specificato in parte motiva.

DISPONE che la Cancelleria provveda alla attuazione delle nuove disposizioni.

Si comunichi ai giudici della Sezione e alle Cancellerie dell’Ufficio.

Si comunichi al Presidente del Tribunale.

Milano, lì 25 maggio 2015

Il Presidente

dott. Gloria Servetti